Sez. U, Sentenza n. 1213 del 17/02/1983 (Rv. 425995 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE ASSEGNANTE - AZIONE DI RILASCIO PROMOSSA DALLO ASSEGNATARIO - ECCEZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE, OVVERO DI ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA O DELLA SOSPENSIONE DELLA DECADENZA, OVVERO DEDUZIONE DELLA SOPRAVVENUTA INSORGENZA DELLA FACOLTÀ DI CONSEGUIRE L'ASSEGNAZIONE IN SANATORIA - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE CONVENUTO - INAMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - AUTORIZZAZIONE DELL'ENTE ASSEGNANTE - AZIONE DI RILASCIO PROMOSSA DALLO ASSEGNATARIO - ECCEZIONE DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE, OVVERO DI ILLEGITTIMITÀ DELLA REVOCA O DELLA SOSPENSIONE DELLA DECADENZA, OVVERO DEDUZIONE DELLA SOPRAVVENUTA INSORGENZA DELLA FACOLTÀ DI CONSEGUIRE L'ASSEGNAZIONE IN SANATORIA - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE CONVENUTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora l'assegnatario di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica abbia validamente concesso in locazione ad un terzo lo immobile, in quanto debitamente autorizzato dall'ente assegnante (nella specie, essendo già stata richiesta l'attribuzione della proprietà con l'Estinzione del debito residuo, secondo la circolare Gescal del febbraio 1975, ed agisca successivamente nei confronti di detto conduttore per conseguire il rilascio (nella specie, deducendo la cessazione della proroga legale per propria urgente ed improrogabile necessità), deve escludersi che il convenuto possa contestare il fondamento della domanda e la legittimazione dell'attore sostenendo che quest'ultimo è incorso in una situazione di decadenza dall'assegnazione e che l'amministrazione, dopo aver disposto tale decadenza, ha illegittimamente revocato o sospeso la medesima, ovvero anche deducendo la sopravvenuta insorgenza della propria facoltà di conseguire l'assegnazione in sanatoria ai sensi degli artt. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 e 53 della legge 5 agosto 1978 n. 457, atteso che il suddetto provvedimento della amministrazione, espressione di potere di autotutela, non è idoneo ad interferire sulle posizioni di diritto soggettivo fatte valere in causa, e che inoltre l'indicata assegnazione in sanatoria non costituisce effetto automatico dell'eventuale decadenza del precedente assegnatario, ma postula un nuovo intervento della amministrazione in esito al procedimento di cui alle citate norme.*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 6, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 25, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)