Sez. 3, Sentenza n. 529 del 27/01/1986 (Rv. 444126 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - PRONUNCIA RELATIVA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE DELL'I.A.C.P.- SOSTITUZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - PRONUNCIA RELATIVA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRESIDENTE DELL'I.A.C.P.- SOSTITUZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il potere di decretare la decadenza o la revoca della assegnazione dell'immobile è riservato al Presidente dell'i.A.C.P. (artt. 11 e 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972), senza che il giudice ordinario possa sostituirsi ad esso nell'emettere una pronuncia del genere. Conseguentemente, nella controversia promossa dallo assegnatario-locatario dell'alloggio per conseguire la condanna al rilascio dello stesso a carico di chi lo occupi, non è sufficiente che il convenuto deduca la ricorrenza di situazioni implicanti per l'attore la decadenza dell'assegnazione a norma del richiamato d.P.R. in quanto le predette situazioni, fino a quando non venga disposta la decadenza da parte della competente autorità amministrativa, non possono interferire sulla posizione di diritto soggettivo spettante all'assegnatario in forza del contratto di locazione. (V 760/83, mass n 425500; (V 832/83, mass n 425587; (V 1213/83, mass n 425995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)