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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 164 del 11/01/2012 (Rv. 620746 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinnanzi al giudice di pace - Termine per la precisazione delle domande - Prima udienza - Violazione - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti processuali da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620746-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Il principio secondo cui la violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda, configurando un vizio "in procedendo", determina l'estensione del sindacato della Corte di cassazione al fatto, con il conseguente esame diretto degli atti processuali, si applica anche al caso in cui la censura riguardi la violazione, ad opera del giudice di pace, del disposto dell'art. 320, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce un sistema di preclusioni che limita alla sola prima udienza il completamento dell'attività assertiva, mediante la definitiva precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)