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Sez. L, Sentenza n. 15496 del 11/07/2007 (Rv. 598739 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - Giudizio di merito - Esclusione - Censurabilità in cassazione quale "error in procedendo".
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598739-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Il principio secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si denunci un vizio che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oppure del principio del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)