Sez. 1, Sentenza n. 3427 del 18/05/1983 (Rv. 428314 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE PER LE MUTATE CONDIZIONI ECONOMICHE - AMMISSIBILITÀ - PREVISIONE CONVENZIONALE DI AUTOMATICO AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDICI ISTAT - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE PER LE MUTATE CONDIZIONI ECONOMICHE - AMMISSIBILITÀ - PREVISIONE CONVENZIONALE DI AUTOMATICO AGGIORNAMENTO SECONDO GLI INDICI ISTAT - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Mentre la Determinazione pattizia o giudiziale dell'assegno divorzile non è suscettibile di revisione sotto i profili risarcitorio o compensativo, tale Determinazione può essere originariamente invalida o divenire in tutto o in parte inefficace successivamente in considerazione dello stato di bisogno di uno dei coniugi, dal momento che quest'ultima regolamentazione (sia essa pattizia o giudiziale) è di natura determinativa e quindi soggetta alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che, anche in ipotesi di previsione convenzionale di un automatico aggiornamento dell'assegno secondo gli indici ISTAT - pienamente lecito in quanto la legge non sottrae alla disponibilità privata la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali - è sempre possibile alla parte interessata chiedere la revisione dell'assegno per le mutate condizioni economiche. (V 4223/80, mass n 408094; (V 700/80, mass n 404133; (V 1305/77, mass n 385009).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)