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Sez. 1, Sentenza n. 4223 del 03/07/1980 (Rv. 408094 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - TRANSAZIONE O RINUNZIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - RINUNCIA ANTERIORE AL GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408094-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - TRANSAZIONE O RINUNZIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - RINUNCIA ANTERIORE AL GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

L'assegno di divorzio puo validamente formare oggetto di transazione o di rinunzia, purche queste risultino in modo certo ed univoco, non siano affette da vizi della volonta o della dichiarazione e sempreche resti salvaguardata l'esigenza di soddisfare cio che e necessario ai bisogni di vita del coniuge piu debole, non passato a nuove nozze: ne consegue che la volonta di rinunciare all'assegno di divorzio puo manifestarsi anche prima della istaurazione del giudizio di scioglimento del matrimonio, ma limitatamente alle componenti risarcitoria e compensativa dello assegno stesso, in quanto riferite ad elementi determinabili in quel momento, mentre, sotto il profilo assistenziale, la rinuncia preventiva all'assegno incide su un diritto indisponibile e indeterminabile in quel momento, e pertanto il giudice del divorzio conserva il potere-dovere di statuire al riguardo e conseguentemente di valutare le condizioni economiche delle parti. (V 1305/77, mass n 385009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)