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Sez. U, Sentenza n. 5640 del 10/06/1994 (Rv. 486996 - 01)

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Accettazione della giurisdizione italiana | Tacita - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486996-01

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Accettazione della giurisdizione italiana

Ai sensi degli artt. 4, n. 1 e 37, secondo comma, cod. proc. civ., lo straniero, convenuto in giudizio in Italia con domanda che non riguardi beni immobili situati all'estero, non può rilevare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, qualora ne abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione, ravvisandosi la tacita accettazione nel caso in cui egli si sia costituito e, senza porre "in limine litis" la questione di giurisdizione, si sia difeso nel merito, ovvero si sia limitato ad opporre eccezioni procedurali (nella specie, nullità della notificazione dell'atto introduttivo) o l'inammissibilità della domanda, implicando dette eccezioni, ove non subordinate all'espressa eccezione del difetto di giurisdizione, l'ammissione della sussistenza del potere del giudice italiano di decidere la causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)