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Sez. U, Sentenza n. 1200 del 23/11/2000 (Rv. 542061 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Eccezione di difetto di giurisdizione - Comparsa di risposta - Omissione - Accettazione tacita - Sussistenza - Eccezione contenuta in memoria successiva - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542061-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge n. 218 del 1995 sussiste la giurisdizione italiana per accettazione tacita nei confronti dello straniero, il quale non abbia eccepito, e neppure in alcun modo adombrato, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella sua comparsa di costituzione e risposta (nella specie lo straniero, convenuto davanti al giudice del lavoro, nella comparsa di risposta aveva fatto istanza di sospensione del processo, concluso per il rigetto della domanda e chiesto in via riconvenzionale il pagamento di indennità contrattuali e solo in una successiva memoria di replica aveva eccepito il difetto di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)