Sez. U, Sentenza n. 1200 del 23/11/2000 (Rv. 542061 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Eccezione di difetto di giurisdizione - Comparsa di risposta - Omissione - Accettazione tacita - Sussistenza - Eccezione contenuta in memoria successiva - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai sensi degli articoli 4 e 11 della legge n. 218 del 1995 sussiste la giurisdizione italiana per accettazione tacita nei confronti dello straniero, il quale non abbia eccepito, e neppure in alcun modo adombrato, il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella sua comparsa di costituzione e risposta (nella specie lo straniero, convenuto davanti al giudice del lavoro, nella comparsa di risposta aveva fatto istanza di sospensione del processo, concluso per il rigetto della domanda e chiesto in via riconvenzionale il pagamento di indennità contrattuali e solo in una successiva memoria di replica aveva eccepito il difetto di giurisdizione).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)