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Sez. U, Ordinanza n. 9107 del 03/05/2005 (Rv. 583333 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Proroga tacita della giurisdizione del giudice italiano - Presupposti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583333-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, ovvero sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, bensì in via prioritaria. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha rilevato, nella specie, come i convenuti, dopo aver diffusamente esposto, nella prima parte della comparsa di risposta, a ciò dedicata, lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, nell'esordio della seconda parte dell'atto, concernente la trattazione in diritto, avevano eccepito, nell'ordine, l'inesistenza dell'atto di citazione; la nullità dello stesso; il difetto di legittimazione passiva; il difetto di giurisdizione del giudice italiano; l'infondatezza della domanda. L'eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, in quanto formulata fin dal primo atto difensivo, doveva ritenersi proposta in via prioritaria, come difesa principale, perché rispetto ad essa le questioni attinenti al merito, comprensive di quelle aventi natura processuale, dovevano considerarsi proposte, sotto il profilo logico-giuridico, in via subordinata, indipendentemente dalla mancanza di un'espressa indicazione di tale subordinazione).

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)