Sez. 4, Sentenza n. 3397 del 06/12/2005 Ud. (dep. 27/01/2006) Rv. 233242 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Comportamento del conducente in caso di incidente con danno alle persone - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi - Intervenuta modifica normativa - Riattribuzione della competenza al tribunale - Competenza per i fatti commessi prima della modifica - Disciplina.
COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 9 aprile 2003 n. 72, che ha ritrasferito al tribunale la competenza a conoscere della contravvenzione di cui all'articolo 189, commi primo e sesto, del codice della strada, che punisce colui che in caso di incidente con danno alla persona non ottempera all'obbligo di fermarsi, originariamente attribuita alla competenza del giudice di pace (art. 4, comma primo, lett. q), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274), la competenza per materia va determinata, per i fatti commessi anteriormente alla suindicata modifica normativa, sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, non assumendo alcun rilievo, in mancanza di una disciplina transitoria ad hoc, il momento di consumazione del reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 189 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 189 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. Q CORTE COST., Legge 09/04/2003 num. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)