Sez. 1, Sentenza n. 12148 del 02/03/2005 Cc. (dep. 25/03/2005) Rv. 231844 - 01
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151 - Competenza per materia - Modalità di determinazione - Conseguenze.
COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
In applicazione del principio "tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoria. Resta peraltro salva l'applicazione da parte del giudice competente delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli al reo, in considerazione della data di consumazione del reato, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie in tema di modifiche introdotte all'art. 186 C.d.S. dal D.L. n. 151 del 2003 conv. in L. n. 214 del 2003).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 art. 5, Cod. Pen. art. 2 com. 3, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)