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Sez. 1, Sentenza n. 28545 del 16/06/2004 Cc. (dep. 24/06/2004) Rv. 228854 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA | Spostamento di competenza in relazione al reato di cui all'art. 187 cod. della strada - Normativa vigente al momento in cui il reato è stato commesso - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228854-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA

In virtù del principio " tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso prima dell'entrata in vigore del D.L. 151/2003, appartiene alla competenza del giudice di pace, perché competente al momento in cui il fatto è stato commesso. Una volta radicata, la competenza rimane ferma in base al principio della " perpetuatio jurisdictionis, a nulla rilevando che una legge successiva l'abbia modificata a meno che non venga introdotta una disciplina derogatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 6, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)