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Sez. L, Sentenza n. 8232 del 07/10/1994 (Rv. 488043 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Rendita da inabilità permanente - Prescrizione triennale - Decorrenza - Data del provvedimento I.N.A.I.L. affermativo dell'insussistenza di postumi indennizzabili - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488043-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Il termine di prescrizione triennale stabilito, ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 165 n. 1124, per il conseguimento, in caso d'infortunio, della rendita da inabilità permanente decorre dalla data della manifestazione del danno (postumi con carattere di permanenza) conseguente all'infortunio, non già dalla data del provvedimento dell'I.N.A.I.L. affermativo dell'insussistenza di postumi indennizzabili, tenuto anche conto che, in relazione all'inizio del procedimento amministrativo, l'art. 111 dello stesso d.P.R. prevede solo la sospensione, per non più di centocinquanta giorni, del termine di prescrizione anzidetto.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)