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Sez. 1, Sentenza n. 2966 del 09/04/1990 (Rv. 466528 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DELIBAZIONE - ETÀ DELL'ADOTTATO - CERTIFICATO DI NASCITA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1990-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466528-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DELIBAZIONE - ETÀ DELL'ADOTTATO - CERTIFICATO DI NASCITA - VALORE PROBATORIO.*

Nel procedimento per la dichiarazione di efficacia di provvedimento di adozione di minore straniero e con riguardo all'accertamento del requisito della differenza di età tra adottante ed adottato, richiesto dall'art. 32 lett. C. della legge n. 184 del 1983, il giudice non può disattendere le relative attestazioni del certificato di nascita del minore rilasciata nello stato estero di provenienza del minore stesso, in base alle risultanze di documenti relativi ad accertamenti sanitari e così privi di valore certificatorio sullo stato civile del minore. (V 67/88, mass n 456721).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)