Sez. 1, Sentenza n. 67 del 11/01/1988 (Rv. 456721 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE - PRONUNCIA DI ADOZIONE "SEMPLICE" DI UN MINORE ITALIANO DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTI STRANIERI - IN GENERE - PRONUNCIA DI ADOZIONE "SEMPLICE" DI UN MINORE ITALIANO DA PARTE DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983 N. 184 - DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
La pronuncia di adozione "semplice" del minore italiano da parte di cittadini residenti all'estero, che sia stata resa dal giudice straniero prima della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere delibata, anche dopo l'entrata in vigore di detta legge, dalla Corte d'appello, secondo il procedimento previsto dagli artt. 796 e segg. cod. proc. civ. (e quindi con l'assegnazione degli stessi effetti di adozione "non piena"), mentre non costituisce ostacolo a tale delibazione, sotto il profilo del limite dei principi fondamentali di ordine pubblico, né la circostanza che l'ordinamento interno consenta solo in casi tassativi un'adozione diversa da quella legittimante, né l'eventuale inosservanza della differenza massima di età fra adottanti ed adottando (quaranta anni, ai sensi dell'art. 6 della citata legge), sempre che risulti assicurata una congrua distanza, equiparabile a quella biologica fra genitori e figli. (V 4370/86, mass n 447133).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 801 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)