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Sez. 1, Sentenza n. 8383 del 02/09/1997 (Rv. 507459 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE | Pronuncia del giudice straniero - Successivo provvedimento del giudice italiano ex art. 32 della legge n. 184 del 1983 conferentele efficacia di mero affidamento preadottivo - Portata - Delibazione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Successiva certificazione di nascita rilasciata dall'autorità straniera - Trascrivibilità immediata - Esclusione - Fondamento - Difetto generalizzato altresì della valenza probatoria propria della certificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507459-01

ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - IN GENERE

Nella disciplina dell'adozione internazionale, di cui agli artt. 29 e segg. della legge n. 184 del 1983, il decreto con il quale il tribunale per i minorenni dichiara efficace in Italia, quale affidamento preadottivo, il provvedimento di adozione assunto dal giudice straniero, esula dall'ambito della delibazione in senso stretto, in quanto assegna al detto provvedimento, non gli effetti che gli sono propri nell'ordinamento di provenienza, ma quelli che spiega una pronunzia italiana di affidamento preadottivo. Se ciò, in via di principio, comporta che, stante il limite di ordine pubblico con ciò configurantesi, anche il conseguente certificato di nascita rilasciato dall'autorità straniera finisca per non potere avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento, tuttavia ciò non vuol dire che il certificato straniero, perda, per ciò stesso, ai fini delle successive fasi della procedura in Italia, la sua privilegiata valenza probatoria relativamente ai profili in sè indipendenti dalla pronuncia straniera di adozione, quali il luogo o la data di nascita in esso riportati.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 31 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST., Preleggi art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)