Sez. L, Sentenza n. 23702 del 18/10/2013 (Rv. 628520 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Specificazione delle ragioni giustificatrici del termine nel contratto individuale di lavoro - Necessità - Regime previsto dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dalla legge n. 56 del 1987 - Differenze - Richiamo mero alle previsioni contrattuali collettive- Sufficienza - Solo nel vecchio regime.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto a tempo determinato, costituisce regola generale l'obbligo di apporre nel contratto individuale di lavoro la ragione giustificativa del termine, la cui enunciazione deve essere specifica nel regime previsto dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, mentre nella vigenza dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 - con cui era stata affidata alla contrattazione collettiva, nazionale o locale, la possibilità di autorizzare contratti a termine per causali, di carattere oggettivo o anche meramente soggettivo, ulteriori rispetto a quelle previste legge 18 aprile 1962, n. 230 - era sufficiente il richiamo, nel contratto stesso, alla previsione del contratto collettivo, così da consentire, anche in tale evenienza, il controllo giudiziario sull'operato delle parti ed evitare l'arbitrio che il silenzio avrebbe consentito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 20/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)