Sez. 1, Sentenza n. 203 del 05/12/2025 Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289206-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Decreto di proroga dell'amministrazione giudiziaria - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, il provvedimento di proroga dell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non è impugnabile, in base al principio di tassatività di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., non essendo previsto nei suoi confronti alcuna forma di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale tipo di provvedimento non scaturisce da una rivalutazione dei presupposti in diritto legittimanti l'imposizione dell'amministrazione giudiziaria, ma ha natura meramente gestionale, essendo finalizzato al completamento del programma di sostegno e di aiuto all'impresa amministrata).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)