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Sez. L, Sentenza n. 132 del 10/01/1996 (Rv. 495285 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione per "relationem" della sentenza di appello - Ammissibilità - Condizione - Motivazione della sentenza di primo grado richiamata e fatta propria dal giudice di appello - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495285-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La motivazione per "relationem" della sentenza di appello è legittima quando il giudice di secondo grado, pur richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, si faccia comunque carico di confutare le censure contro di essa formulate con il gravame, essendo immune da critiche il modo di dar conto della soluzione adottata ove l'iter argomentativo risulti corretto. Pertanto, il fatto che il giudice di appello abbia richiamato e fatto propria la motivazione della sentenza di primo grado non è di per sè sufficiente per la cassazione della sentenza di secondo grado, tale conclusione giustificandosi solo se, anche integrando la parte motiva delle due sentenze, il procedimento logico risultante non appaia adeguato a sorreggere la decisione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)