Sez. L, Sentenza n. 655 del 23/01/1999 (Rv. 522589 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Associazione in partecipazione - Contratto di associazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato (con retribuzione eventualmente collegata agli utili dell'impresa) - Distinzione - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Al fine di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (con retribuzione eventualmente collegata agli utili dell'impresa) o invece ad un rapporto associativo derivante, in particolare, da un negozio di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, è necessario che il giudice di merito - il cui accertamento, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità - compia una approfondita indagine diretta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione in concreto del rapporto, degli elementi caratterizzanti i due contratti, tenendo conto soprattutto del fatto che mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non imputabile all'associante e non limitato alla perdita della retribuzione), nel rapporto di lavoro subordinato l'elemento fondamentale è costituito dal vincolo di subordinazione, il quale è più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato all'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)