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Sez. L, Sentenza n. 655 del 23/01/1999 (Rv. 522589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Associazione in partecipazione - Contratto di associazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato (con retribuzione eventualmente collegata agli utili dell'impresa) - Distinzione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Al fine di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (con retribuzione eventualmente collegata agli utili dell'impresa) o invece ad un rapporto associativo derivante, in particolare, da un negozio di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, è necessario che il giudice di merito - il cui accertamento, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità - compia una approfondita indagine diretta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione in concreto del rapporto, degli elementi caratterizzanti i due contratti, tenendo conto soprattutto del fatto che mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non imputabile all'associante e non limitato alla perdita della retribuzione), nel rapporto di lavoro subordinato l'elemento fondamentale è costituito dal vincolo di subordinazione, il quale è più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato all'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)