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Sez. L, Sentenza n. 927 del 16/02/1989 (Rv. 461919 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA DA PARTE DELL'ASSOCIATO E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CON RETRIBUZIONE COLLEGATA AGLI UTILI DELL'IMPRESA - DISTINZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461919-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA DA PARTE DELL'ASSOCIATO E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CON RETRIBUZIONE COLLEGATA AGLI UTILI DELL'IMPRESA - DISTINZIONE - CRITERI.*

In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dello associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la riconducibilità del rapporto all'uno o all'altro degli schemi predetti esige un'indagine del giudice del merito (il cui accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità) volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'Obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa (non immutabile dall'associante e non limitato alla perdita della retribuzione con salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro), il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all'impresa. (V 32/84, mass n 432277; (V 6750/81, mass n 417633; (V 313/71, mass n 349820).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Cod. Civ. art. 2554, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)