diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12433 del 08/06/2011 (Rv. 618400 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Domanda di rimborso relativa ad operazioni ritenute esenti - Controversia tra acquirente di beni e servizi, strumentali all'esercizio dell'impresa, ed amministrazione finanziaria - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618400-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di IVA, la controversia avente ad oggetto la richiesta di rimborso - sul presupposto che le operazioni di acquisto siano esenti - avanzata all'Amministrazione finanziaria da un soggetto che, operando nell'esercizio di una professione o di un'impresa, acquista beni e servizi strumentali ai fini di tale esercizio spetta alla giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto la debenza di un tributo con efficacia di giudicato nei confronti dell'Amministrazione medesima, in quanto l'art. 19, lett. g) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non limita o modifica il criterio generale di attribuzione della giurisdizione siccome fissato nell'art. 2 del medesimo d.lgs., ma si limita a prevedere un'azione generale di rimborso, individuando uno specifico atto (il rifiuto di restituzione) la cui impugnazione costituisce un veicolo necessario per l'introduzione del processo innanzi alle commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)