Sez. U, Sentenza n. 88 del 05/03/2001 (Rv. 544403 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversie menzionate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussistenza - Controversia sulla sussistenza o sulla correttezza dell'esercizio del potere impositivo - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Rispetto alle controversie specificamente menzionate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sussiste indipendentemente dal fatto che si controverta sulla sussistenza del potere impositivo o sulla correttezza del suo esercizio in concreto (nella specie, una banca propose ricorso alla Commissione Tributaria avverso il silenzio serbato dall'Ufficio IVA in ordine all'istanza di rimborso di somma versata in pagamento dell'imposta dovuta su operazioni relative alla riscossione dei contributi spettanti ad alcuni consorzi di bonifica. Le sezioni unite della S.C., nell'affermare il principio massimato, hanno cassato la sentenza della predetta Commissione, la quale ha declinato la propria giurisdizione sul presupposto che la ripetizione di un tributo percepito nella totale assenza di potere impositivo esula dalla giurisdizione delle Commissioni Tributarie).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)