Sez. 1, Sentenza n. 5477 del 03/03/1987 Ud. (dep. 04/05/1987) Rv. 175876 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - REATO NON COMPRESO NEL PROVVEDIMENTO DI ESTRADIZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - REATO NON COMPRESO NEL PROVVEDIMENTO DI ESTRADIZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
In base al principio di specialità dell'estradizione, contenuto nell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963 n. 300, e all'art. 661 cod. proc. pen., l'estradato non può essere né perseguito, né giudicato, né sottoposto all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposto a restrizione della libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione. (V mass n 174835; (V mass n 164701; (V mass n 136007; (V mass n 146665; (V mass n 162579; (V mass n 159057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)