diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5812 del 22/06/1996 (Rv. 498267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Società in nome collettivo datrice di lavoro - Infortunio derivante da fatto, costituente reato, commesso da socio amministratore - Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. - Esperibilità anche nei confronti del socio della società - Qualificazione della posizione debitoria - Sussidiarietà rispetto ad un unico debito - Efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta rivolta ad uno dei debitori - Applicazione in via estensiva dell'art. 1310 cod. civ..
Stato
decisa il 1996-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In caso di infortunio sul lavoro subito da dipendente di una società in nome collettivo, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità penale del socio amministratore per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è esperibile non solo nei confronti di tale socio ma anche nei confronti della società, in quanto, in relazione alla responsabilità civile cui fanno riferimento gli artt. 10 e 11, assume rilievo il fatto che, in base alle norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali (artt. 2267 e 2293 cod. civ.), il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell'amministratore personalmente, quanto della società, e, sul piano sistematico, che la norma dell'art. 10, terzo comma, sulla influenza della responsabilità da reato del dipendente, confermi l'esposizione all'azione di regresso dei soggetti civilmente responsabili. E, benché tale complessa posizione debitoria sia qualificabile, anche con riferimento al credito dell'I.N.A.I.L., in termini di unicità del debito e di nesso di sussidiarietà e non di solidarietà delle obbligazioni, è applicabile in via estensiva la disposizione dell'art. 1310 cod. civ. circa l'efficacia nei confronti di tutti i debitori dell'atto interruttivo della prescrizione diretto ad uno solo di essi.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)