Sez. 1, Sentenza n. 4967 del 31/10/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200328 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale | Convincimento del Giudice - Possibilità di utilizzare risultati di intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento - Sussistenza - Ragioni.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Pericolosità sociale
È inapplicabile nel giudizio di prevenzione la norma dettata dallo art. 270 comma primo cod. proc. pen., volta a limitare, soltanto nell'ambito del giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in procedimenti diversi; nel giudizio di prevenzione vige infatti l'opposta regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario - pur desumibile da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione - purché certo ed idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice - che è ampiamente discrezionale - in ordine alla pericolosità sociale del proposto.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)