Sez. 6, Sentenza n. 718 del 22/02/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213919 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Procedimento di prevenzione - Regole di inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti - Applicabilità - Esclusione - Ragione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
Nel giudizio di prevenzione non è applicabile la norma dettata dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., che limita, nel giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento. Infatti, nel giudizio di prevenzione vige la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo e idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)