Sez. 2, Sentenza n. 25919 del 28/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 240629 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Elementi utilizzabili - Desumibilità da provvedimenti giudiziari - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la Corte territoriale avesse legittimamente valutato come indizi di pericolosità - insieme ad altri elementi - i risultati di intercettazioni telefoniche che, quantunque dichiarate inutilizzabili nel procedimento penale, non erano tuttavia viziate da profili di radicale patologica inutilità).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)