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Sez. 4, Sentenza n. 7460 del 13/11/2012 Cc. (dep. 14/02/2013) Rv. 254475 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Aggravante di aver provocato un incidente stradale - Circostanza ad effetto speciale - Concorso con le attenuanti generiche - Giudizio di comparazione - Pena applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254475-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. che, in caso di equivalenza, comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione. (Nella fattispecie, all'esito del giudizio di bilanciamento, sono state ritenute corrette l'irrogazione delle pene parametrate sull'art. 186, lett. c), cod. strada e l'esclusione dell'applicazione dell'art. 63 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)