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Sez. 2, Sentenza n. 21878 del 14/10/2009 (Rv. 610163 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione differita di un'infrazione al codice della strada - Motivazione contenuta nel verbale di accertamento - Sindacato del giudice di merito - Limiti - Apprezzamento delle scelte organizzative dell'Amministrazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610163-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ai fini della valutazione in ordine alla possibilità di detta contestazione, non è abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza, né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, redatto da agenti della polizia stradale sul rilievo che, correttamente utilizzando la paletta in dotazione, sarebbe stato possibile arrestare un veicolo che procedeva, su un tratto autostradale, ad una velocità di oltre 150 km/h).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)