Sez. 2 - , Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018 (Rv. 649588 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione differita di un'infrazione al codice della strada - Motivazione contenuta nel verbale di accertamento - Necessità - Sindacato del giudice di merito - Limiti - Apprezzamento delle scelte organizzative dell'Amministrazione - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, da un lato, sufficiente l'indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata immediata e, dall'altro, insindacabile la scelta di procedere a redigere il verbale presso i locali della polizia municipale in seguito al verificarsi di un sinistro).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 200, Cod. Strada Nuovo art. 201, Legge 29/07/2010 num. 120 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)