Sez. L, Sentenza n. 2390 del 09/02/2004 (Rv. 569975 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Causa di servizio ed equo indennizzo - Riconoscimento - Distinzione dei relativi procedimenti - Necessità di autonoma domanda di equo indennizzo - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In materia di causa di servizio ed equo indennizzo, la normativa dettata per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato prevede un procedimento articolato in due fasi distinte, di cui la prima diretta al riconoscimento della causa di servizio e la successiva alla concessione dell'equo indennizzo, con distinti termini per la domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la domanda di corresponsione del conseguente equo indennizzo. In particolare, l'art. 4 del D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, emanato ai sensi dell'art. 11 legge 6 ottobre 1981, n. 564, dispone che il termine semestrale per la richiesta dell'equo indennizzo decorre dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio oppure dalla successiva data di verificazione della menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità o della lesione già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo presentata oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione del riconoscimento della causa di servizio, ritenendo altresì ultroneo un riferimento all'equo indennizzo contenuto nella predetta comunicazione).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Trasporti 02/07/1983 num. 1622 art. 4, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)