Sez. L, Sentenza n. 9483 del 27/09/1997 (Rv. 508317 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Violazione di detti criteri - Conseguenze - Reintegrazione nel posto di lavoro - Esclusione - Risarcimento - Spettanza - Liquidazione - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Il criterio stabilito dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui al lavoratore illegittimamente licenziato spetta, ove egli non abbia dedotto e dimostrato un danno maggiore, un risarcimento pari a cinque mensilità di retribuzione, opera con riguardo a rapporti di lavoro assistiti da stabilità reale, con conseguente possibilità di reintegrazione, ai sensi della stessa norma, dei lavoratori licenziati in violazione della disciplina limitativa del licenziamento. Tale criterio non è pertanto applicabile in relazione all'ipotesi di licenziamento collettivo in cui il datore di lavoro abbia violato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, non attribuendo tale violazione il diritto alla reintegra, ma solo quella al risarcimento del danno, che ai sensi degli artt. 1223 e seg. cod. civ. comprende il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore fino al momento in cui egli abbia potuto trovare un'altra occupazione e che è liquidabile anche in via equitativa, tenendo conto oltre della paga percepita al tempo del licenziamento del lavoratore, dell'età del medesimo, delle sue concrete possibilità di occupazione in rapporto al mercato di lavoro, nonché, a titolo di "aliunde perceptum", della indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato ai fini della liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)