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Sez. L, Sentenza n. 1741 del 12/04/1989 (Rv. 462459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI - IN VIA EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ - PARAMETRI DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1989-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - DIRITTO ALLA REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CRITERI - IN VIA EQUITATIVA - AMMISSIBILITÀ - PARAMETRI DI RIFERIMENTO.*

Il criterio stabilito dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui al lavoratore illegittimamente licenziato spetta, ove egli non abbia dedotto e dimostrato un danno maggiore, un risarcimento pari a cinque mensilità di retribuzione, opera con riguardo a rapporti di lavoro assistiti da stabilità reale, con conseguente possibilità di reintegrazione, ai sensi della stessa norma, dei lavoratori licenziati in violazione della disciplina limitativa dei licenziamenti; tale criterio non è pertanto applicabile in relazione ad ipotesi di licenziamento collettivo in cui il datore di lavoro abbia violato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, non attribuendo tale violazione il diritto alla reintegra ma solo il diritto al risarcimento del danno, che, ai sensi degli artt. 1223 e segg. cod. civ., comprende il pregiudizio patrimoniale risentito dal lavoratore fino al momento in cui egli abbia potuto trovare un'altra occupazione e che è liquidabile anche in via equitativa, tenendo conto, oltre che della paga percepita al tempo del licenziamento dal lavoratore, dell'età del medesimo e delle sue concrete possibilità di occupazione in rapporto al mercato del lavoro. (V 3528/87, mass n 452516; (V 7716/86, mass n 449698; (V 3070/83, mass n 427974; (V 4679/82, mass n 422623).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)