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Sez. 3, Sentenza n. 41067 del 15/09/2015 Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 264840 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reato di costruzione edilizia abusiva - Casa mobile con stabile destinazione abitativa - Assenza di permesso di costruire - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni per l'esclusione del reato - Indicazione.
Stato
decisa il 2015-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264840-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Integra il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) la collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del citato d.P.R. (come modificato dalla l. 3 agosto 2013, n. 98 e dalla l. 23 maggio 2014, n. 80), per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma primo, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/03/2014 num. 47 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/05/2014 num. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)