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Sez. 2, Sentenza n. 11485 del 19/11/1997 (Rv. 510129 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Divieto - Fondamento - Correlazione del compenso al risultato pratico dell'attività svolta - Patto di quota lite - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510129-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE

Il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all'art. 2233 cod. civ., trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto (legittimamente ravvisabile anche sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l'astrazione della causa risulta limitata all'ambito processuale) va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l'espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione alla "ratio" della tutela, soltanto la tipizzazione dell'ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)