Sez. 5, Ordinanza n. 13419 del 27/07/2012 (Rv. 623711 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 9 legge n. 289 del 2002 - Preclusione - Avvenuta notifica di verbale con "esito positivo" - Nozione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La possibilità per il contribuente di avvalersi del condono c.d. "automatico", previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è impedita dal fatto che l'amministrazione finanziaria abbia già oggettivamente accertato, nei confronti del contribuente, l'esistenza di un debito fiscale per imposte non versate, e non già dalla mera eventualità che tale debito possa sorgere in futuro. Non è, pertanto, ostativa al suddetto "condono automatico" la circostanza che l'amministrazione finanziaria abbia contestato al contribuente l'indebita contabilizzazione di costi d'impresa, relativi all'esercizio in corso, prima ancora della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)