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Sez. L, Sentenza n. 3194 del 14/05/1981 (Rv. 413769 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI - MANCANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413769-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - REQUISITI - MANCANZA - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La nullita dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera carenza di uno o piu dei requisiti indicati dall'art 125 disp att cod proc civ, bensi dal fatto che la Mancanza renda impossibile il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto di riassunzione. A tal fine sono indispensabili il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio e l'indicazione del provvedimento del giudice che rende possibile la riassunzione (n 3 e n 6, art 125 cit) i quali soddisfano l'esigenza di render nota, al giudice ed alla controparte, la volonta di continuare il processo. (V 83/75, mass n 373235; (V 1163/71, mass n 351288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)