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Sez. 3, Sentenza n. 83 del 10/01/1975 (Rv. 373235 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA E CONTENUTO - REQUISITI NECESSARI - NULLITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373235-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA E CONTENUTO - REQUISITI NECESSARI - NULLITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La nullita dell'atto di riassunzione non e prevista da nessuna disposizione di legge per il caso di Mancanza di uno o piu requisiti enunciati dall'art 125 disp att cod proc civ. la detta nullita puo derivare, invece, dal fatto che la suindicata Mancanza si risolva nell'impossibilita del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art 156 cod proc civ. per il raggiungimento dello scopo proprio dell'atto di riassunzione sono indispensabili i due elementi di cui al n 3 (richiamo dell'atto introduttivo del giudizio ordinario) ed al n 6 (indicazione del provvedimento del giudice in forza del quale e eseguita la riassunzione) del citato art 125, giacche siffatti due elementi soddisfano all'esigenza di rendere nota, sia al giudice che alla controparte, la volonta dell'attore di voler continuare il processo cominciato in precedenza e non ancora definito, con tutte le conseguenze di ordine sostanziale e processuale che possono derivarne. (nella specie non era indicato il nome del procuratore della parte alla quale veniva notificato l'atto di riassunzione). (V 1163/71, mass n 351288).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)