Sez. L, Sentenza n. 2246 del 03/03/1987 (Rv. 451473 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - CONSEGUENTE LIMITAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE DEI DANNI FUTURI - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - REISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - CONSEGUENTE LIMITAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO - INAMMISSIBILITÀ - LIQUIDAZIONE DEI DANNI FUTURI - DIVIETO.*
L'inosservanza dell'Obbligo di assunzione, posto a carico del datore di lavoro dalla legge n. 482 del 1968 - inosservanza che è fonte di responsabilità, non già precontrattuale od aquiliana, ma contrattuale riguardando l'inadempimento di uno specifico Obbligo imposto ad una parte nei confronti di un'altra sulla base di un preesistente rapporto non necessariamente di origine contrattuale - conferisce al lavoratore appartenente alle categorie protette, avviato per il collocamento obbligatorio ma non assunto, il diritto a ottenere l'integrale risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione, danno che va commisurato a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha risentito durante l'intero periodo di inosservanza dell'Obbligo suddetto e quindi comprende le utilità economiche che egli avrebbe conseguito dall'assunzione (ossia i salari e gli stipendi che gli sarebbero stati corrisposti) tenendo conto dell'effettivo periodo di disoccupazione patita dal lavoratore, nonché dalla parte di danno che quest'ultimo, usando l'ordinaria diligenza nel ricercare un'altra occupazione, avrebbe potuto evitare (ex art. 1227, secondo comma, cod. civ.), senza però che la mera reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio possa di per sè limitare il danno risarcibile. Non è invece possibile per il giudice del merito procedere né ad una liquidazione equitativa del danno (avendo il lavoratore diritto all'integrale risarcimento del mancato guadagno nella misura suddetta), né ad una liquidazione dei danni futuri (mancando il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dallo ingiusto stato di disoccupazione). (V 313/86, mass n 443940).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)