Sez. L, Sentenza n. 10851 del 10/11/1990 (Rv. 469719 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO - DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ONERE PROBATORIO - DEL LAVORATORE - ESCLUSIONE - DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO.*
Il datore di lavoro onerato, che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza del datore di lavoro medesimo. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore non ha conseguito - e che avrebbe potuto conseguire, se fosse stato tempestivamente assunto, nello stesso periodo - dalla data dell'avviamento o da quella della "presentazione" del lavoratore in azienda, salva la prova, a carico del datore di lavoro, dell'eventuale concorso del fatto colposo dello stesso lavoratore ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ. - (V 2780/87, mass n 451893; (V 2353/87, mass n 451545; (V 2246/87, mass n 451473; (V 1917/86, mass n 445178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)