Sez. U, Sentenza n. 26732 del 19/12/2007 (Rv. 601065 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cessione volontaria - Natura contrattuale - Inadempimento dell'espropriante con acquisizione alla proprietà pubblica avvenuta per irreversibile trasformazione del fondo occupato - Risoluzione del contratto di cessione ed obbligo di riscarcimento del danno - Causa rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario - Adozione di provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001 - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di cessione volontaria di immobile, l'inadempimento da parte dell'espropriante con acquisizione alla proprietà pubblica avvenuta per irreversibile trasformazione del fondo occupato, comporta una sua responsabilità di natura contrattuale con obbligo di risarcire il danno, stante la non restituibilità del bene. La causa, al pari di tutte le controversie contrattuali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, l'emanazione, ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001, di provvedimento di acquisizione sanante, in quanto, a prescindere dall'impossibilità di applicazione retroattiva della norma nel caso di dichiarazione di pubblica utilità emessa anteriormente alla sua entrata in vigore, è lo stesso art. 43 cit. che attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo nella diversa ipotesi di impugnazione di provvedimenti amministrativi ove sia esercitata un'azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)