Sez. L, Sentenza n. 1198 del 12/02/1985 (Rv. 439317 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE - NOZIONE - INFERMITÀ DI DURATA INCERTA ED INDETERMINATA - MERA REVERSIBILITÀ - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PERMANENZA DELLA RIDUZIONE - NOZIONE - INFERMITÀ DI DURATA INCERTA ED INDETERMINATA - MERA REVERSIBILITÀ - IRRILEVANZA.*
Il concetto di permanenza della riduzione della capacità di guadagno, cui fa riferimento l'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939, non deve essere confuso con quello di irreversibilità, onde il requisito della permanenza sussiste tutte le volte che la condizione di Invalidità sia riferibile ad una infermità di durata incerta e indeterminata e, comunque, non breve; di guisa che il giudice del merito, per escludere la ricorrenza dell'indicato requisito, non può limitarsi ad affermare la reversibilità delle infermità accertate, ma deve indagare sul tempo occorrente per il miglioramento o la guarigione delle infermità medesime. (Conf 4977/80, mass n 408853).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)