Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 24/02/1995 (Rv. 490679 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Sinistri stradali antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 - Obbligazione dell'assicuratore per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo - Debito di valuta - Configurabilità - Ritardo nella liquidazione del danno - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
Per i sinistri stradali verificatisi prima della entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria, l'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, - non avendo a oggetto direttamente il risarcimento del danno, bensì, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., il pagamento, nei limiti del massimale, di una somma di importo pari all'ammontare del danno che l'assicurato deve corrispondere o ha corrisposto al danneggiato, dà luogo a un debito di valuta, e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell'assicurato nei confronti del danneggiato, e cioè quando quest'ultimo manifesta la volontà di essere risarcito. Ne consegue che l'assicurato che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposta all'epoca del sinistro, può essere indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione del danno solo nei limiti del massimale, salvo che tale ritardo non derivi da fatto imputabile all'assicuratore, il quale deve essere considerato inadempiente dal momento in cui, senza il suo comportamento colpevole, il danno sarebbe stato verosimilmente determinato e, quindi, il suo debito sarebbe divenuto liquido ed esigibile. In tal caso, l'assicuratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., a corrispondere, anche oltre i limiti del massimale, gli interessi moratori e a indennizzare l'assicurato dei maggiori danni, tra i quali gli effetti pregiudizievoli della svalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)