Sez. U, Sentenza n. 5288 del 05/03/2009 (Rv. 606966 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Conferimento incarichi esterni - Legittimità - Valutazione - Riserva di amministrazione - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Condizioni.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
La Corte dei conti rispetta i limiti della "riserva di amministrazione" e non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando, nel valutare se i mezzi liberamente scelti dagli amministratori di un Comune siano adeguati o esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, ritenga illegittimo il ricorso ad incarichi esterni in assenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 51, comma 7, legge n. 142 del 1990 e art. 7, comma 6, d.lgs. n. 29 del 1993, applicabili "ratione temporis"), dell'alto contenuto di professionalità e di eventi straordinari ai quali non si possa far fronte con la struttura burocratica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 7 com. 6, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)