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Sez. 3, Sentenza n. 45468 del 25/06/2014 Cc. (dep. 04/11/2014) Rv. 260913 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Merci importate dalla Svizzera - Accordo 19 dicembre 1972 tra Confederazione elvetica e Comunità Europea - Contrabbando doganale - Configurabilità - Esclusione - Evasione dell'IVA all'importazione - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260913-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In materia di reati finanziari, a seguito della stipulazione dell'Accordo tra la Confederazione Elvetica e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, se non può ritenersi configurabile il reato di contrabbando doganale di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, diversa conclusione deve essere assunta per il reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione, poichè il precisato accordo ha sì abolito i dazi doganali tra le due Parti, ma non ha anche incluso la Svizzera nel territorio doganale della comunità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)