diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 36198 del 04/07/2007 Cc. (dep. 03/10/2007) Rv. 237552 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Contrabbando doganale - Evasione dell'I.V.A. all'importazione - Accordo 19 dicembre 1972 tra Confederazione Elvetica e Comunità Europea - Rilevanza in ordine alla configurabilità delle predette violazioni - Differenze.
Stato
decisa il 2007-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237552-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di violazioni finanziarie e tributarie, a seguito della stipula dell'Accordo tra la Confederazione Elvetica e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, il reato di contrabbando doganale non può più ritenersi configurabile nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, a differenza del reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1943 num. 43, DPR 23/01/1943 num. 43 art. 282, DPR 23/01/1943 num. 43 art. 295, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)