Sez. 3, Sentenza n. 16860 del 17/03/2010 Ud. (dep. 04/05/2010) Rv. 246990 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Merci importate dalla Svizzera - Accordo 19 dicembre 1972 tra Confederazione elvetica e Comunità Europea - Contrabbando doganale - Configurabilità - Esclusione - Evasione dell'IVA all'importazione - Sussistenza - Limiti.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
A seguito della stipulazione dell'Accordo tra la Confederazione Elvetica e la Comunità europea del 19 dicembre 1972, il reato di contrabbando doganale non può più ritenersi configurabile nel caso di merci importate dalla Svizzera nel territorio nazionale, a differenza del reato di evasione dell'I.V.A. all'importazione, con l'unico limite del divieto di doppia imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)