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Sez. 3, Sentenza n. 4721 del 05/11/1977 (Rv. 388335 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - RIMBORSO DOVUTO DAL DANNEGGIANTE ALL'ASSICURATORE - CONTENUTO - RESIDUA SOMMA PRETESA DAL DANNEGGIATO - DETRAZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388335-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - RIMBORSO DOVUTO DAL DANNEGGIANTE ALL'ASSICURATORE - CONTENUTO - RESIDUA SOMMA PRETESA DAL DANNEGGIATO - DETRAZIONI.*

Anche nel caso di concorso di colpa dell'assicurato, il terzo danneggiante e tenuto a rimborsare all'assicuratore, che esercita il diritto di surrogazione ex art 1916 cod civ, tutte le somme che sono state erogate a favore dell'assicurato, seppure nei limiti della somma complessiva in concreto dovuta da esso danneggiante. Pertanto, la somma, corrispondente alla quota di concorso di colpa del danneggiato sull'importo per cui l'assicuratore esercita il diritto di surrogazione, deve essere detratta dalla residua somma pretesa in risarcimento dal danneggiato nei confronti del danneggiante. (V 4313/76, mass n 383015; (V 2208/75, mass n 375996).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)