Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 03/06/1975 (Rv. 375996 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DELL'ASSICURATO DANNEGGIATO - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA SOMMA DOVUTA ALL'ASSICURATORE DAL TERZO A TITOLO DI RIVALSA DELL'INDENNITA CORRISPOSTA AL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DELL'ASSICURATO DANNEGGIATO - RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA SOMMA DOVUTA ALL'ASSICURATORE DAL TERZO A TITOLO DI RIVALSA DELL'INDENNITA CORRISPOSTA AL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
Qualora alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso il fatto colposo dell'assicurato danneggiato, il diritto dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'integrale indennita, alla ripetizione di quanto erogato non e soggetto a liquidazione proporzionale al grado di colpa del terzo responsabile del danno, perche la surrogazione dello assicuratore determina, ope legis, la sua sostituzione integrale nei diritti dell'assicurato, Ond'e che nei limiti della somma dovuta all'assicurato dal terzo, autore del danno, l'assicuratore ha diritto di ripetere da quest'ultimo il pagamento sino a concorrenza della indennita corrisposta all'assicurato. L'intera indennita e, quindi, ripetibile verso il terzo responsabile nei limiti di quanto e da costui dovuto a titolo di danni, senza alcuna riduzione in riferimento alla percentuale di colpa nella produzione dell'evento a questa attribuita. (V 1296/72, mass n 357821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)